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Indicazioni avvio attività didattiche a.s. 2021-2022

2021-08-19 17:01

Tonino Battaglia

Circolari, Comunicazioni,

Indicazioni avvio attività didattiche a.s. 2021-2022

Nell’attuale emergenza Covid-19, si comunicano a quanti indicati in epigrafe gli aggiornamenti di seguito indicati ed emanati dai Ministeri dell’Istru

Nell’attuale emergenza Covid-19, si comunicano a quanti indicati in epigrafe gli aggiornamenti di seguito indicati ed emanati dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute e dal Comitato Tecnico Scientifico riguardanti l’avvio delle attività didattiche, educative e formative per l’anno scolastico 2021/2022: - D.M. n. 257/2021: https://tinyurl.com/5f7nmkuv - Piano Scuola 2021/2022: https://tinyurl.com/6nbce38d Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell’istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi.

Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati. - D.L. 111/2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf ) “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che:

le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa; permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);

è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;

dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass);

per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.

- Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’a.s.2021/2022: https://tinyurl.com/4yvnscxb1 

Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass: https://tinyurl.com/3azmya5x

 

Precisazioni della Dirigente Scolastica anche in qualità di Datore di lavoro:

a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l’obbligo di cui sopra.

Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dalla Dirigente Scolastica, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;

è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa2 del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00; a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contrati a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

 

b) per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

 

c) Per scaricare il proprio GP consultare il sito: https://www.dgc.gov.it/web/ Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

 

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J:

chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.

 

- Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda alla nota ufficiale del Ministero del 18/08/2021 : “Al fine di realizzare le migliori condizioni per l’erogazione del servizio nell’a.s. 2021-2022 e di dare attuazione alle numerose azioni previste nel Protocollo, il Ministero dell’Istruzione sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare l’emergenza sanitaria e garantisce il costante supporto amministrativo - contabile alle istituzioni scolastiche.

 

Si precisa che parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in

1 Da sito CGIL – Non tutti le OO.SS. firmatarie lo hanno sottoscritto.

2 Presumibilmente, come per la violazione del divieto di fumo, viene irrogata dal Prefetto, su segnalazione del DS I. C. Torregrotta MEIC876009 Via Crocieri, 98040 Torregrotta (ME) Codice Fiscale 82002820833 WEB: www.ictorregrotta.edu.it MAIL: meic876009@istruzione.it PEC: meic876009@pec.istruzione.it ( INFO 090/9981200 condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).

 

d) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 20213, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

- la verifica del GP è obbligatoriamente posta a carico del Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass https://tinyurl.com/3azmya5x “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio”.

Si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR- CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Barbara Oteri

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